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O.M. 28/12/2001
5. Il sindaco di Milano-Commissario delegato č autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al precedente comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale od equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennitā di funzione goduta, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
6. Il sindaco di Milano-Commissario delegato č, inoltre, autorizzato ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni delle societā partecipate del comune o a queste ultime collegate.
Art. 4.
1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi.
2. Il sindaco di Milano-Commissario delegato č tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivitā di cui alla presente ordinanza secondo le modalitā previste dalla vigente normativa in materia di contabilitā.
Art. 5.
1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.
2. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di emergenza nella cittā di Milano, dichiarato fino al 31 dicembre 2003, il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, di dieci unitā di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche giā in servizio presso il Dipartimento stesso.
Art. 6.
1. Per l'espletamento delle attivitā finalizzate alla realizzazione delle eventuali ulteriori opere, incidenti sugli ambiti territoriali limitrofi alla cittā di Milano, che si rendessero necessarie per consentire il collegamento e la piena funzionalitā delle opere e degli interventi da realizzarsi, in attuazione della presente ordinanza, dal sindaco di Milano-Commissario delegato, il prefetto di Milano č nominato Commissario delegato.
2. Il prefetto di Milano-Commissario delegato opera con i medesimi poteri conferiti al sindaco di Milano-Commissario delegato raccordandosi con lo stesso per quanto da realizzarsi per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile č estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivitā dei commissari delegati. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2001 Il Ministro: Scajola
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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